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RENTRI: Tracciabilità digitale dei rifiuti

RENTRI: Tracciabilità digitale dei rifiuti

Novità anche per installatori e manutentori di impianti in materia di gestione dei rifiuti

Nello svolgimento delle attività di installazione e manutenzione impianti, è cosa normale per le aziende impiantiste trasformare un “bene”, di proprietà del cliente, in un rifiuto, ovvero “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Dal 2006, con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, installatori e manutentori hanno avuto modo di operare una corretta gestione documentale dei rifiuti attraverso documenti cartacei, come ad esempio Formulari Identificativi del Rifiuto (FIR), Registri di Carico e Scarico, Modelli Unici di Dichiarazione dei Rifiuti (MUD).

Dopo anni di implementazione, dal 13 febbraio 2025, occorrerà operare una gestione digitale dei documenti attraverso il RENTRI.

Il RENTRI è il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, un sistema digitale italiano concepito per monitorare la gestione dei rifiuti. Il sistema digitalizza formulari e registri, semplificando gli adempimenti per le aziende e fornendo dati alla pubblica amministrazione per le politiche ambientali e il contrasto alle attività illecite.

Il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 chiarisce le tempistiche di iscrizione e gli adempimenti previsti, che variano soprattutto in funzione del numero di dipendenti:

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Le aziende di installazione e manutenzione impianti rientrano prevalentemente nelle casistiche

  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni artigianali con più di 10 e meno di 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

Differenza tra iscrizione e registrazione

L’iscrizione è la procedura attraverso la quale si viene abilitati all’uso delle funzionalità telematiche del RENTRI. Va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore. L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo. Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

  • Diritto di segreteria pari a 10€
  • Contributo annuale diversificato in relazione alla tipologia di impresa.

Ad esempio, con riferimento alle principali tipologie di aziende di installazione e manutenzione impianti,

  • Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva
  • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).

La registrazione è l’operazione che i soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRI o non ancora iscritti, devono effettuare per poter fruire del servizio di produzione e vidimazione digitale del Formulario di identificazione del rifiuto.

Per effettuare la registrazione è necessario accedere all’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI. Richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

La registrazione si effettua secondo la seguente procedura:

1. Accesso al servizio mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte del rappresentante del produttore. Nel caso di impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi (enti, professionisti e soggetti non identificabili attraverso l’interrogazione del Registro Imprese) il sistema richiede al soggetto che intende effettuare la registrazione, via PEC, di riconoscere il titolo dell’utente per rappresentarlo e quindi operare sul RENTRI per proprio conto.

2. Creazione del profilo produttori non iscritto con acquisizione dei dati anagrafici dal Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali.

3. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.

Obblighi per produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

  • Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
  • Emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono

Dalla data di iscrizione

  • Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

  • Emettono i FIR in formato digitale
  • Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi

Obblighi per produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

  • Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
  • Emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono

Dalla data di iscrizione

  • Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

  • Emettono i FIR in formato digitale
  • Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi

Obblighi per altri produttori di rifiuti non pericolosi

Imprese produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni artigianali, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti, non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI per emettere e vidimare il FIR cartaceo.

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Il formulario di identificazione (FIR), come stabilito dall’articolo 193, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 accompagna il trasporto dei rifiuti.

Il FIR è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Cosa cambia?

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59:

  • Definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
  • Fissa una scadenza unica a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato

digitale;

  • Prevede l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
  • Stabilisce l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
  • Mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

Cosa non cambia?

La disciplina prevista dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

  • I soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del formulario di identificazione del rifiuto
  • I soggetti esonerati dall’emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private)
  • La possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con documenti alternativi
  • Regimi particolari previsti dall’art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti da manutenzione)
  • Responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore
  • L’esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell’acquisizione della IV copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

Le tempistiche dei formulari

Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di trasporto si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 145/1998 in formato cartaceo. I produttori emettono il FIR cartaceo con i vecchi modelli previsto dal DM 145 del 1998, vidimati presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR, con compilazione manuale o con sistemi gestionali;

Dal 13 febbraio 2025 e fino al 12 febbraio 2026 il FIR si tiene ancora in formato cartaceo con il nuovo modello da vidimare digitalmente tramite RENTRI. (Per vidimare digitalmente le aziende di installazione devono procedere alla registrazione dell’utente sul RENTRI). I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

  • I propri sistemi gestionali;
  • I servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
  • Manualmente

Operativamente, il produttore stampa il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

  • Consegna diretta;
  • Posta elettronica certificata;
  • Servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI. (Per scaricare la IV copia dal ENTRI, le aziende di installazione devono procedere alla registrazione dell’utente sul RENTRI).

Dalla data unica del 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale il FIR è emesso in formato digitale per:

  • I rifiuti pericolosi
  • I rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non vi è obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI. Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

  • I sistemi gestionali degli operatori;
  • I servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Il trasportatore e il destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche mediante il certificato rilasciato dal RENTRI.

Il destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti.

I registri di carico e scarico

Le aziende di installazione e manutenzione, salvo alcune eccezioni, devono, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs 152/2006, tenere il registro di carico e scarico.

Cosa cambia?

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

  • I nuovi modelli;
  • L’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione;
  • L’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico.

Cosa non cambia?

La disciplina prevista dall’art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

  • I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico
  • I soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta (produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti)
  • Luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione
  • I tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico
  • La possibilità per le Associazioni di tenere il registro per conto dei propri associati.

Le tempistiche dei registri di carico e scarico

Fino al 12 febbraio 2025, il registro si tiene con i “vecchi modelli cartacei”, definiti dal D.M. 148/1998. Dalla data di entrata in vigore dei nuovi modelli non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli di registro di carico e scarico, anche se già vidimati.

Dal 13 febbraio 2025, operatori professionali e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti tengono il registro in formato digitale.

Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori con meno di 50 dipendenti continuano a tenere il registro in formato cartaceo ma con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Dall’iscrizione scatta l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

  • I propri sistemi gestionali;
  • I servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico digitale deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante

  • Interoperabilità tra il sistema gestionale dell’utente e il RENTRI
  • I servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell’art. 18 del Regolamento: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

I servizi messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI consentono agli operatori iscritti di adempiere a tutti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, quali:

  • Apertura e vidimazione digitale del registro
  • Inserimento dei dati previsti dai nuovi modelli
  • Verifica dei dati inseriti
  • Produzione del file da portare in conservazione
  • Stampa di copia cartacea del registro (per uso interno)
  • Trasmissione dei dati al RENTRI

Come avvenuto in altri ambiti, ad esempio quello “FGAS” o quello degli “impianti termici”, con l’introduzione di registri informatici aumentano le competenze richieste agli operatori del settore.

Il RENTRI rappresenta un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti in Italia, con particolare rilevanza per i produttori di rifiuti con meno di 10 dipendenti. La transizione da un sistema cartaceo a uno digitale porta però con sé una serie di vantaggi, tra cui la riduzione della burocrazia, la semplificazione delle procedure, una maggiore efficienza operativa e la facilità di conformità normativa. All’interno del sistema, l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” è un valido strumento per facilitare la transizione per le piccole imprese, offrendo un’interfaccia più semplice per l’adempimento degli obblighi.

Nonostante le possibili sfide iniziali, l’adozione del RENTRI porterà a un sistema di gestione dei rifiuti più moderno, efficace e sostenibile, in linea con gli obiettivi ambientali nazionali ed europei.