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Detrazioni fiscali 2025: L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare di chiarimento

Detrazioni fiscali 2025: L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare di chiarimento

L’arrivo della circolare chiarisce diversi dubbi sui bonus edilizi del 2025

Dopo una lunga attesa, il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 8/E, fornendo chiarimenti e istruzioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni fiscali.

Il documento affronta un’ampia gamma di misure agevolative, ma particolare rilievo è attribuito alle regole di accesso al Bonus Casa e all’Ecobonus per le spese sostenute nel 2025.

Lo stop incentivi per caldaie a gas

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, la circolare conferma l’esclusione dagli incentivi fiscali (Bonus Casa ed Ecobonus) degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

Questa disposizione recepisce quanto previsto dalla Direttiva Europea “Case Green”, che impone agli Stati membri di non erogare più incentivi per caldaie alimentate unicamente da combustibili fossili.

Nello specifico, non sono più ammessi alle detrazioni:

  • Caldaie a condensazione, se alimentate a combustibili fossili
  • Generatori ad aria a condensazione, se alimentati a combustibili fossili

Fanno eccezione e rimangono agevolabili:

  • Le pompe di calore ad assorbimento a gas, in quanto il bruciatore ha una funzione diversa e non scalda direttamente il fluido termovettore
  • I sistemi ibridi factory made, ossia sistemi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, concepiti dal fabbricante per funzionare in combinazione. Questa è al momento l’unica configurazione che costituisce un sistema ibrido ai fini dell’agevolazione fiscale.

Quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non sono più ammesse agli incentivi Bonus Casa ed Ecobonus e di conseguenza non sono più detraibili. Sono invece ammesse alle detrazioni, le spese sostenute entro il 31/12/2024 per detti interventi anche se gli stessi si sono realizzati o conclusi nel 2025.

Le nuove aliquote delle detrazioni

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per Bonus Casa ed Ecobonus sono prorogate con aliquota al 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027, ma è prevista la possibilità di accedere a delle aliquote maggiorate nel caso in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale e per i soggetti proprietari o titolari di un diritto reali di godimento dello stesso immobile. Analizziamo le specifiche casistiche.

L’aliquota delle detrazioni fiscali Bonus casa Ecobonus è elevata al 50% (rispetto al 36%) per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% (rispetto al 30%) per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:

  • l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale
  • il contribuente (beneficiario delle detrazioni) abbia un diritto reale di godimento sull’immobile, quali:
    • Diritto di proprietà o nuda proprietà
    • Diritto di usufrutto
    • Diritto di uso
    • Diritto di abitazione

Per il riconoscimento della maggiorazione della detrazione è necessario che il contribuente risulti titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio lavori o di sostenimento della spesa, se questa avviene prima dell’avvio lavori.

In riferimento al “requisito” di abitazione principale, la maggiorazione spetta anche qualora l’immobile non sia adibito ad abitazione principale alla data di inizio lavori, a condizione però che lo sia al termine dei lavori.

La maggiorazione della detrazione si applica anche agli interventi realizzati sulle pertinenze o aree pertinenziale, come garage o cantine, dell’abitazione principale, anche qualora siano realizzati gli interventi soltanto sulle pertinenze.

Sono esclusi dalla maggiorazione della detrazione:

  • Il familiare convivente
  • Il detentore dell’immobile, ossia il locatario o il comodatario.

Questi soggetti possono comunque godere dell’agevolazione, nel rispetto delle condizioni in essere, ma nella misura del 36% per le spese sostenute del 2025 e del 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Queste nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati.

Sono invece rimasti invariati i limiti di detrazione e di spesa riferiti alla singola unità immobiliare, in relazione al singolo intervento. A tal proposito, si ricorda che nel caso in cui nel 2024 un contribuente abbia in corso un intervento Ecobonus e abbia già sostenuto delle spese nel 2024, lo stesso nel 2025 può portare in detrazione il limite residuo della detrazione, applicando le nuove aliquote in vigore nel 2025.

La Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 rappresenta un passo fondamentale per fare chiarezza sull’applicazione concreta dei bonus edilizi e ristabilire certezze per contribuenti, tecnici e operatori del settore.

La riattivazione dei portali ENEA 2025, attesa da molti, potrebbe ora trovare una cornice normativa stabile per ripartire.