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Decreto Edifici 2025: cosa cambia per gli impianti di riscaldamento. Il punto dopo la pubblicazione ufficiale

Decreto Edifici 2025: cosa cambia per gli impianti di riscaldamento. Il punto dopo la pubblicazione ufficiale

La pubblicazione del Decreto Edifici del 28 ottobre 2025, avvenuta il 5 dicembre dopo mesi di attesa, segna un passaggio determinante per chi opera negli impianti termici. Il provvedimento non si limita ad aggiornare il DM 26 giugno 2015, ma introduce una serie di adempimenti che incidono direttamente sui criteri di dimensionamento, regolazione, scelta dei generatori e documentazione tecnica da produrre. Per il settore impiantistico si apre una fase di maggiore responsabilità progettuale, ma anche di nuove opportunità di integrazione tra sistemi e tecnologie.

Uno dei punti che impatta maggiormente l’operatività riguarda la regolazione ambiente per ambiente. Il decreto ribadisce che, nelle sostituzioni dei generatori di calore, gli impianti devono essere dotati di dispositivi autoregolanti in grado di controllare la temperatura in ogni singolo vano, o quantomeno in una zona omogenea. La deroga è ammessa solo se l’intervento non è tecnicamente realizzabile o se il tempo di ritorno economico supera i sei anni. Questa clausola cambia radicalmente la dinamica delle sostituzioni: il professionista non può più limitarsi alla sostituzione “uno a uno”, ma deve valutare la compatibilità impiantistica e registrare le motivazioni delle eventuali esclusioni nella relazione tecnica prevista al punto 2.2 dell’Allegato 1.

Sul fronte del dimensionamento, il decreto introduce un principio di rigore che interesserà migliaia di cantieri. Se la potenza del nuovo generatore supera del 10% quella precedente, il progettista dovrà dimostrarne la necessità attraverso una verifica di calcolo conforme alla UNI EN 12831-1:2018. Un obbligo che indirizza il mercato verso scelte prestazionali e non più basate su sovradimensionamenti storici. Per gli installatori significa dover dialogare di più con il progettista e pianificare correttamente la sostituzione, soprattutto in contesti in cui le dispersioni reali dell’edificio sono molto diverse da quelle ipotizzate in passato.

Un capitolo di rilievo riguarda gli apparecchi alimentati a biomassa solida. Il decreto stabilisce che l’installazione è consentita solo nel rispetto dei rendimenti minimi previsti dalle norme di prodotto indicate in Tabella 2. Fino al 9 novembre 2025 convivono le vecchie e le nuove norme; successivamente saranno valide esclusivamente quelle della serie UNI EN 16510, con l’unica eccezione della UNI EN 303-5 (ancora in vigore). Per gli impiantisti questo comporta un’attenzione crescente alla documentazione del fabbricante, soprattutto in vista delle pratiche di accesso al Conto Termico, per le quali si attendono chiarimenti specifici nelle Regole Applicative GSE.

Il decreto richiama poi un principio che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più centralità: la cooperazione tra professionisti. Le nuove prescrizioni – dalla regolazione locale ai controlli BACS, dal dimensionamento alla conformità dei generatori – richiedono un allineamento stretto tra progettisti, installatori, manutentori e produttori. La filiera impiantistica non può più lavorare a compartimenti stagni: ogni scelta ha impatti sulle altre e richiede coerenza sia tecnica sia documentale.

Il Decreto Edifici 2025 eleva il livello qualitativo degli impianti termici e lo fa attraverso tre direttrici chiare: rigore progettuale, maggiore tracciabilità delle scelte, prestazioni energetiche misurabili. Per i professionisti rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per distinguersi in un mercato che, dopo molti anni di attesa, trova finalmente un quadro normativo più preciso e orientato alla qualità reale delle installazioni.