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DIRETTIVA RED III: LE NUOVE REGOLE DELLA RIQUALIFICAZIONE

DIRETTIVA RED III: LE NUOVE REGOLE DELLA RIQUALIFICAZIONE

Alla scoperta delle nuove regole tecniche in caso di sostituzione del generatore e di “ristrutturazione” dell’impianto

In un precedente focus abbiamo citato come lo scenario impiantistico sia cambiato in modo significativo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III e aggiorna il quadro degli obblighi legati alle fonti rinnovabili negli edifici. Il tema era quello della sostituzione di una vecchia caldaia a gasolio con una nuova caldaia a metano: un intervento che, in alcune condizioni, può richiedere non solo la relazione tecnica energetica, ma anche la verifica della coerenza con le quote FER.

Oggi approfondiamo proprio questo passaggio, partendo da un concetto chiave che cambia il lavoro quotidiano di installatori e manutentori: la nuova definizione di “ristrutturazione di un impianto termico”.

Il D.M. 28 ottobre 2025 definisce la ristrutturazione di un impianto termico come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale si intende, in particolare, la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi e la conseguente risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari in caso di distacco dal centralizzato (Art.8 e P.to 1.4 All.1).

Questo passaggio è fondamentale perché permette di distinguere una semplice sostituzione da un intervento più ampio, che modifica realmente l’assetto dell’impianto. Cambiare solo il generatore ha un determinato inquadramento; sostituire contemporaneamente generatore, distribuzione o terminali porta l’intervento dentro la categoria della ristrutturazione dell’impianto termico.

Ed è proprio qui che il recepimento della RED III diventa rilevante. Il D.Lgs. 5/2026 aggiorna il quadro nazionale sulla promozione delle fonti rinnovabili e rafforza il collegamento tra interventi sugli edifici, progettazione energetica e obblighi FER. In particolare, dagli interventi di “ristrutturazione dell’impianto termico” può derivare l’obbligo di rispettare una quota minima di energia da fonti rinnovabili pari al 15%, con verifiche da riportare nella relazione tecnica e nella documentazione progettuale.

Per installatori e manutentori questo significa una cosa molto concreta: prima di considerare un intervento come una semplice sostituzione, va verificato il perimetro reale dei lavori. Se insieme al generatore vengono modificati anche distribuzione ed emissione, l’intervento assume un peso normativo molto diverso. In questi casi coinvolgere un progettista è fondamentale: se dovuta, la relazione tecnica dovrà asseverare anche il rispetto delle quote FER applicabili e la coerenza dell’intervento con il nuovo quadro di sostenibilità.

Ora la cosa importante: da quando sarà necessario considerare questo obbligo? Queste novità scattano a partire dal 180esimo giorno dopo l’entrata in vigore, quindi a partire dal 3 agosto 2026.

Questo orienterà sempre di più il mercato verso soluzioni integrate: sistemi ibridi, pompe di calore, integrazione solare e tecnologie ad alta efficienza. Non si tratta solo di scegliere un generatore più performante, ma di progettare un sistema coerente con gli obiettivi energetici richiesti dalla normativa.

La conseguenza operativa è chiara: i controlli diventeranno più strutturati, la documentazione avrà un peso crescente e la classificazione corretta dell’intervento sarà decisiva già in fase di sopralluogo e preventivo.

Nella nuova stagione normativa, la differenza tra una sostituzione ordinaria e una ristrutturazione di impianto termico può cambiare completamente obblighi, documentazione e scelte tecnologiche. E proprio per questo le aziende impiantiste dovranno lavorare sempre più in dialogo con progettisti e consulenti energetici, per evitare errori di inquadramento e garantire interventi realmente conformi.