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TUTELA DELL’AMBIENTE: INASPRITE LE PENE PER GLI ILLECITI LEGATI AGLI F-GAS

TUTELA DELL’AMBIENTE: INASPRITE LE PENE PER GLI ILLECITI LEGATI AGLI F-GAS

Il D.Lgs. 81/2026 recepisce la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente e introduce nuove responsabilità per la filiera

È noto: il nuovo Regolamento europeo F-gas è stato pubblicato ormai da oltre due anni, ma in Italia manca ancora il suo completo quadro attuativo e sanzionatorio nazionale. Questo significa che, almeno per il momento, continuano a trovare applicazione il DPR 146/2018 e il sistema sanzionatorio introdotto a partire dal 2019.

L’iter di aggiornamento nazionale sembrerebbe avvicinarsi, con possibili novità tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, comprese le nuove regole di certificazione del personale anche per i refrigeranti alternativi, come ad esempio il propano.

In attesa di questo passaggio, però, sul tema F-gas arriva una novità importante e in parte inattesa.

A metà maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, provvedimento che recepisce la direttiva europea 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. Il decreto entrerà in vigore il 2 giugno 2026 e interviene in modo trasversale su numerose materie ambientali: rifiuti, specie protette, risorse idriche, inquinamento marittimo e reati legati alle sostanze dannose per l’ambiente.

Tra gli ambiti toccati dal provvedimento rientrano anche i gas fluorurati a effetto serra, con effetti potenzialmente rilevanti per tutta la filiera del freddo, della climatizzazione e della manutenzione impiantistica.

Le nuove disposizioni non riguardano soltanto i produttori, ma possono interessare anche importatori, esportatori, distributori, intermediari commerciali, operatori logistici e soggetti coinvolti nell’immissione sul mercato di gas, prodotti o apparecchiature non conformi alla normativa europea.

Il decreto introduce un nuovo reato relativo alla produzione e al commercio abusivi di gas fluorurati a effetto serra, punendo chi produce, importa o esporta abusivamente F-gas, prodotti o apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Le pene possono arrivare fino a un anno di reclusione o a una multa da 10.000 a 150.000 euro.

Per la commercializzazione, utilizzo o rilascio di gas fluorurati, prodotti o apparecchiature correlate, il decreto prevede invece un trattamento sanzionatorio ridotto, ma comunque significativo: fino a sei mesi di reclusione o ammende da 1.000 a 50.000 euro.

L’obiettivo del legislatore è rafforzare il controllo lungo tutta la catena di approvvigionamento e contrastare con maggiore efficacia le violazioni ambientali connesse agli F-gas. Per installatori, manutentori e operatori del settore, il messaggio è chiaro: la tracciabilità delle apparecchiature, la corretta gestione dei refrigeranti e il rispetto delle procedure non sono più soltanto adempimenti tecnici o amministrativi, ma diventano sempre più elementi centrali nella prevenzione del rischio sanzionatorio.

Il nuovo quadro non sostituisce ancora l’atteso decreto nazionale di attuazione del Regolamento F-gas, ma rappresenta un segnale molto forte sulla direzione che sta prendendo la normativa: maggiore controllo, maggiore responsabilità e maggiore attenzione alla filiera.

Per questo, anche prima dell’arrivo delle nuove regole specifiche sulla certificazione e sulle modalità operative, diventa fondamentale verificare procedure interne, documentazione, tracciabilità degli interventi e conformità dei prodotti utilizzati.

La direzione è ormai evidente: sugli F-gas si apre una fase più rigorosa, in cui la conformità non sarà più solo una buona prassi, ma una condizione essenziale per lavorare in sicurezza normativa e ambientale.